Lo Studio Legale Pasquariello&Partners ha maturato in questi ultimi anni notevole esperienza nell’assistere la parte datoriale durante la fase delle trattative sindacali e nel redigere i cd. Accordi di prossimità con la previsione delle finalità e del nesso eziologico tra la stessa e la norma (o le norme) oggetto di deroga nell’intesa stipulata. Il rischio economicamente rilevante per una società che abbia firmato un Accordo di prossimità, carente dei requisiti contenutistici e teleologici previsti dalla legge, e che possa essere dichiarato nullo e/o illegittimo e/o inefficace, con la perdita di fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2022, n. 2654
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha evidenziato degli interessanti spunti in merito alla...