I ricorsi su cartelle, ruoli e estratti di ruolo subiscono una forte limitazione con il Decreto Fiscale 2022 che ne riduce le possibilità per i contribuenti di far valere le proprie ragioni in caso di difetti di notifica. La novità introdotta dal testo del decreto Fisco e Lavoro n. 146/2021 da parte delle Commissioni congiunte del Senato in merito alla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, prevede specifici casi in cui si potrà impugnare il ruolo o la cartella in caso di difetto di notifica.
Si tratta di un radicale cambio fortemente voluto dall’Agenzia delle Entrate e proposto dal Direttore Ruffini tra i punti della riforma della giustizia tributaria e che ora trova una corsia privilegiata nel Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022.
La possibilità di impugnare in materia diretta il ruolo e la cartella di pagamento viene circoscritta ad ipotesi specifiche, ovvero in caso di pregiudizio per la partecipazione ad appalti o, ancora, in caso di perdita di un beneficio nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione. In poche parole la possibilità di presentare ricorso in merito a estratti di ruolo e cartelle esattoriali verrà fortemente assottigliata se non inibita.
L’emendamento proposto dalle Commissioni Finanze e Lavoro di Camera e Senato nel corso dell’iter di conversione del Decreto Fiscale 2022 modifica quanto previsto dal DPR n. 602/1973, aggiungendo il comma 5 all’articolo 12 e prevedendo che:
“L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
Alla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, il documento che contiene gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore e riportati nella cartella di pagamento, si affiancano alcuni casi residuali per i quali si potrà presentare ricorso in caso di ruolo o cartelle di pagamento per le quali si riscontrano difetti di notifica.
Ai fini della diretta impugnazione il debitore dovrà dimostrare di aver subito un pregiudizio dall’iscrizione a ruolo delle somme, in merito a:
1)partecipazione a procedure di appalto;
2)pagamento di crediti da parte di soggetti pubblici di valore superiore a 5.000 euro, erogati solo a seguito dei controlli sulla presenza di carichi iscritti a ruolo di pari importo o superiore;
3)perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Una modifica rilevante e che limita fortemente la possibilità per il contribuente di impugnare non solo gli estratti di ruolo ma, stando al testo dell’emendamento riportato, anche le cartelle di pagamento!.
La ratio della richiesta di limitare le possibilità per i contribuenti di presentare ricorso e impugnare gli estratti di ruolo si lega all’ “enorme proliferazione” di quelle che l’Agenzia delle Entrate definisce “controversie strumentali” da parte di debitori iscritti a ruolo. Una pratica nata e sviluappatasi dopo l’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 19704/2015, che ha ritenuto:
“ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario…”
La sentenza ha quindi ammesso la possibilità del contribuente di opporsi al ruolo o alla cartella di cui si è avuto conoscenza solo dopo il rilascio dell’estratto di ruolo, al fine di far valere l’invalidità della notifica o l’omessa notifica dell’atto.
Da qui l’aumento spropositato delle cause presso le Commissioni Tributarie, i Giudici di Pace e la Magistratura ordinaria per far valere ogni sorta di eccezione in merito a cartelle notificate anche molti anni prima.
Dati statistici infatti evidenziano come i ricorsi e le impugnazioni di estratti di ruolo rappresentano il 40 per cento delle cause contro l’Agente della riscossione, e nel 2020, anno caratterizzato dalla sospensione delle attività dell’AdER, sono stati pari a 55.000 su 135.000 in tutto.
La proposta era quindi di riconsiderare le regole sull’impugnazione degli estratti di ruolo, per ridurre i costi gestionali e amministrativi a carico dell’AdER per il presidio dei contenziosi. Richiesta che il Governo ha accolto, con il via libera da parte delle Commissioni congiunte del Senato ad un emendamento che limita il diritto di difesa dei contribuenti e tutela l’operato dell’Amministrazione finanziaria.